Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8379 del 24 luglio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:8379PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la riduzione di pena ex art. 444 c.p.p. ha una sua ragione di essere particolare e del tutto diversa da quella propria delle attenuanti e delle diminuenti. Essa, infatti, ha carattere meramente processuale e premiale e non ha alcuna attinenza al fatto criminoso o alla personalità dell'imputato; inoltre, opera in un momento logicamente e temporalmente successivo a quello in cui operano le attenuanti o le diminuenti e, infine, non è oggetto di giudizio di bilanciamento e non incide affatto nella determinazione del termine di prescrizione del reato. Pertanto, dalla eterogeneità della riduzione di pena ex art. 444 c.p.p. rispetto alla riduzione di pena dipendente dalla accertata esistenza di circostanze attenuanti ovvero di diminuenti, consegue la inapplicabilità alla prima del limite posto dall'art. 67 c.p.

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