Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 421 del 2024

ECLI:IT:TARCZ:2024:421SENT

Massima

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Il mancato rispetto delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, in particolare l'omessa allegazione della copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, comporta l'inammissibilità del ricorso per mancata prova dell'instaurazione del contraddittorio, in quanto l'adempimento di tali formalità è essenziale ai fini della valida notificazione del ricorso alle parti intimate. Il giudice amministrativo, in applicazione del principio di tassatività delle nullità processuali, non può sopperire alle carenze del ricorrente, essendo tenuto a dichiarare l'inammissibilità del ricorso qualora non siano state rispettate le prescrizioni normative in materia di notificazione. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia più volte rinviato la trattazione del ricorso per consentire al ricorrente di regolarizzare la notificazione, senza che questi vi sia riuscito. Pertanto, il mancato rispetto delle formalità richieste per la prova della notificazione, pur in presenza di un rinvio finalizzato a consentire la regolarizzazione, determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, non potendosi il giudice sostituire alla parte nell'adempimento di tali oneri processuali.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/03/2024

N. 00421/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01200/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2022, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

IIS Bisiganano, Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'accesso a tutti gli atti di cui al Bando di selezione docenti per la partecipazione al programma Erasmus+, di cui alla nota del 15 febbraio 2022, prot. informatico n. 0000704,
“destinazione Irlanda e Destinazione Portogallo”
;

per la dichiarazione di illegittimità della…

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