Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26772 del 3 luglio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:26772PEN

Massima

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Il soggetto destinatario di un provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge n. 401 del 1989, che prescrive la presentazione periodica presso gli uffici di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, non ha la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, essendo tale facoltà riservata esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Pertanto, il ricorso proposto personalmente dal destinatario del provvedimento, senza l'intervento del difensore e con firma non autenticata, deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione di un'interpretazione restrittiva delle norme derogatorie alla regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale, le quali non possono essere estese a soggetti diversi dall'imputato. La Corte di Cassazione, in linea con il proprio orientamento giurisprudenziale consolidato, ritiene che la facoltà di impugnazione in capo al destinatario del provvedimento del Questore sia limitata, dovendo essere esercitata esclusivamente attraverso il difensore iscritto nell'albo speciale, al fine di garantire il rispetto del principio della rappresentanza tecnica nel processo penale e assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio. Tale interpretazione restrittiva delle norme derogatorie mira a evitare che il ricorso possa essere proposto in modo irregolare o privo delle necessarie garanzie difensive, compromettendo così la tutela giurisdizionale del destinatario del provvedimento e la corretta definizione del procedimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. GRASSI Aldo - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GE. Ni. , nato a (OMESSO);

avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Messina in data 30.06.2007 che ha convalidato il provvedimento con cui il Questore di Messina gli ha imposto il divieto di accedere, per anni tre, agli stadi in cui si svolgono manifestazioni sportive riguardanti l'ASD Caserta calcio e l'obbligo di presentazione periodica alla PS;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;

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