Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3195 del 19 novembre 1998

ECLI:IT:CASS:1998:3195PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche, in base all'art. 6, comma terzo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento del questore con il quale si prescrive altresì la presentazione periodica agli uffici di polizia deve essere comunicato al pubblico ministero, il quale, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, ove ne ritenga i presupposti, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura. Tale giudice deve provvedere entro le quarantotto ore successive, a pena di perdita di efficacia della prescrizione. Trattasi quindi non già di un termine complessivo di 96 ore decorrente dalla notifica del provvedimento, ma di due termini, ciascuno di 48 ore, l'ultimo dei quali a pena di inefficacia.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.