Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 22572 del 8 settembre 2008

ECLI:IT:CASS:2008:22572CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, con la precedente disciplina ex d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, le targhe e le insegne sarebbero state di per sè stesse considerate mezzi pubblicitari e, pertanto, assoggettate a tributo, mentre con la vigente normativa ex d.lgs 15 novembre 1993, n. 507, lo sono solo le targhe e le insegne che rechino dei messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi; con la conseguenza che il presupposto d'imponibilità, di cui all'art. 5 del d.P.R. richiamato, va ricercato nell'astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, possa avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in un luogo determinato (nella specie è stata ritenuta soggetta ad imposta la targa indicativa di uno studio di un avvocato esposta in un cortile che, pur privato, era aperto al pubblico).

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