Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2647 del 3 giugno 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2647PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di contemporaneo concorso di misura di sicurezza detentiva e misura di prevenzione della sorveglianza speciale il principio stabilito dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, secondo il quale prevale la prima sulla seconda e alla misura di prevenzione, in caso di sopravvenienza di una misura di sicurezza detentiva, non si da` corso o ne cessano gli effetti, si applica sin dal momento in cui la misura di sicurezza diventa irrevocabile senza dover attendere che essa sia in esecuzione. Peraltro la cessazione degli effetti della applicazione della misura di prevenzione non assume incidenza rispetto alle eventuali misure di prevenzione patrimoniali da adottare.    da vedere: Sen 23/11/1993 3597 sez 1 Pen Sen 11/01/1995 4692 sez 1 Pen

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