Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10959 del 22 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:10959PEN

Massima

Massima ufficiale
Le sentenze della corte costituzionale n. 26 del 1979 e n. 103 del 1982 non alterano la natura di illecito penale delle varie ipotesi di insubordinazione previste dagli artt. 186 e 189 cod. pen. militare pace - quindi sussiste tuttora il reato di insubordinazione con violenza consistente nell'omicidio tentato o preterintenzionale e nelle altre forme previste dal combinato disposto degli artt. 186, terzo comma, e 43 cod. pen. militare pace, nonché il reato di insubordinazione con minaccia o ingiuria - le varie e diverse ipotesi di insubordinazione debbono trovare la loro relativa sanzione nella legge penale comune, ovvero, nei congrui casi, in quella speciale militare e precisamente in quelle norme che regolano fattispecie delittuose che con l'insubordinazione abbiano in comune, almeno in parte, il bene giuridico tutelato, come ad esempio il reato di oltraggio - rimanendo ferma la natura di reato militare la cognizione appartiene al giudice speciale militare.

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