Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3650 del 4 aprile 1995

ECLI:IT:CASS:1995:3650PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di impugnazione, affinché scatti il termine previsto dall'art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. è necessario che la complessità della stesura della motivazione sia dichiarata dal giudice, con fissazione di apposito termine per il deposito della sentenza; ove, invece, si tratti di semplice ritardo del giudice nel depositare la motivazione, il termine per la proposizione dell'impugnazione - per il combinato disposto degli artt. 548 comma 2 e 585 cod. proc. pen. - resta fissato in trenta giorni, che però decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito.

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