Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11448 del 23 luglio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:11448CIV

Massima

Massima ufficiale
Qualora l'amministrazione di un ente locale abbia anticipato una parte del prezzo di un appalto all'impresa appaltatrice, come consentito dall'art. 12 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, la revoca dell'anticipazione delle somme, che è espressione del potere di autotutela dell'ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, implica il diritto di chiedere al fideiussore che ha garantito l'anticipazione il pagamento della somma, e, se non sono state previste deroghe espresse, anche per l'ente committente vale la regola dell'art. 1957 primo comma, secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate, con la precisazione che in questa fattispecie per "scadenza dell'obbligazione principale" deve intendersi non il termine di scadenza previsto originariamente nel contratto, bensì, l'epoca di ultimazione dei lavori, ovvero, in difetto, la data in cui per eventi di natura patologica (quali la risoluzione del contratto) il rapporto si sia comunque estinto.

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