Cassazione penale Sez. I sentenza n. 275 del 30 marzo 1983
ECLI:IT:CASS:1983:275PEN
Massima
Massima ufficiale
E' manifestamente infondata - in relazione all'art. 3 della costituzione - la questione di legittimità costituzionale della disposizione prevista dal terzo comma dell'art. 282 del codice di procedura penale, sotto il profilo che la norma predetta, riservando al solo pubblico ministero e non anche all'imputato la facoltà dell'impugnazione dell'ordinanza concernente la cauzione o la malleveria e di quella che impone, modifica o revoca gli altri obblighi imposti col provvedimento di concessione della libertà provvisoria o con altro provvedimento ad esso successivo, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento.
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