Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11113 del 5 novembre 1998

ECLI:IT:CASS:1998:11113CIV

Massima

Massima ufficiale
e' inammissibile il ricorso per cassazione presentato, ai sensi dell'art. 111 cost., dal commissario giudiziale (nominato in sede di apertura di una procedura di concordato preventivo) avverso il provvedimento di liquidazione del compenso pronunciato dal competente tribunale, se manchi la rituale notifica del ricorso stesso alla parte controinteressata (la cui individuazione specifica non puo' mancare, attesa la natura contenziosa del mezzo di gravame prescelto), che non e', all'evidenza, identificabile nell'ufficio giudiziario dal quale promani il decreto impugnato (attesane la indiscutibile posizione di terzieta' rispetto alla materia del contendere), ma va, per converso, individuata nel soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo.

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