Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1260 del 18 gennaio 2019

ECLI:IT:CASS:2019:1260CIV

Massima

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Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre spetta al debitore, che eccepisca un fatto estintivo, provare il medesimo. Il principio di non contestazione impone di ritenere provato e pacifico il credito del creditore nel suo ammontare, salvo che il debitore dimostri l'avvenuto pagamento. Qualora il debitore abbia provato il pagamento parziale del credito, l'onere della prova si sposta sul creditore, che dovrà dimostrare che il pagamento si riferisce ad un credito diverso. Il giudice di merito ha il potere di valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, senza che il giudice di legittimità possa essere investito di una diversa interpretazione delle risultanze processuali. Tuttavia, il giudice di merito non può omettere di esaminare questioni rilevanti per la decisione, come quella relativa alla prevalenza del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sull'ipoteca giudiziale iscritta successivamente, qualora tale questione sia stata espressamente dedotta dalla parte. Il vincolo di destinazione costituito a favore di tutti i creditori del concordato preventivo è meritevole di tutela, in quanto consente la conoscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da atti di distrazione o iniziative volte ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri, realizzando il principio della par condicio creditorum.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana - Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5653-2017 proposto da:
(OMISSIS) SAS IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del liquidatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difes…

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