Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 27232 del 7 ottobre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:27232CIV

Massima

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Il diritto di recesso ad nutum degli associati di un'associazione non riconosciuta, previsto dall'art. 24, comma 2, c.c., può essere limitato dalla volontà delle parti, come nel caso di un vincolo associativo a tempo determinato. Tuttavia, tale limitazione deve essere interpretata restrittivamente, essendo l'esercizio del diritto di recesso una facoltà essenziale dell'associato. Pertanto, la clausola statutaria che prevede il diritto di recesso solo per gli associati dissenzienti presenti in assemblea, in caso di modifiche statutarie approvate a maggioranza qualificata, non può essere estesa analogicamente agli associati assenti, in assenza di una espressa previsione in tal senso. Inoltre, la mancata partecipazione all'assemblea non può essere equiparata al dissenso, dovendosi interpretare la clausola restrittiva in modo da privilegiare la volontà attiva e propositiva degli associati. Ciò anche in considerazione del fatto che l'associazione svolge funzioni sindacali e di tutela economica dei propri membri, per cui il diritto di recesso deve essere interpretato in modo da bilanciare l'interesse dell'associato a recedere con quello dell'associazione a mantenere la propria compagine sociale. Pertanto, in assenza di una espressa previsione statutaria, il diritto di recesso non può essere riconosciuto agli associati assenti in assemblea, dovendo essi manifestare espressamente il proprio dissenso per poter recedere dall'associazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella - rel. Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 8196/2017 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
Confederazione Italiana Armatori (in forma abbreviata Confitarma), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSI…

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