Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5607 del 12 maggio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:5607PEN

Massima

Massima ufficiale
Allorquando il giudice di primo grado, ritenuta la continuazione tra un delitto ed una contravvenzione, assuma quest'ultima come violazione più grave ai sensi dell'art. 81, primo comma C.P. ed infligga la pena dell'ammenda, trova applicazione il disposto dell'art. 593, primo comma C.P.P., con la conseguente possibilità di proporre appello (e non quello dell'art. 593, terzo comma C.P.P., che prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni, per le quali è stata applicata la sola ammenda), dal momento che la condanna è intervenuta anche per il delitto.

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