Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6215 del 23 marzo 2005

ECLI:IT:CASS:2005:6215CIV

Massima

Massima ufficiale
ea pendenza di procedimento penale e disciplinare a carico del medesimo professionista per gli stessi fatti - Sospensione necessaria del procedimento disciplinare - Esclusione - Fondamento. COD.PROC.CIV. ART. 295 COST. NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 653 R. D. DEL 22/1/1934 NUM. 37 ART. 44 COST. R. D. DEL 22/1/1934 NUM. 37 ART. 51 COST. In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la contemporanea pendenza, nei confronti del medesimo professionista e per gli stessi fatti, di un processo penale e di un procedimento disciplinare non comporta la necessaria sospensione di quest'ultimo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., sia perché la sospensione non è imposta da una specifica disposizione di legge, sia perché la definizione del processo penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della decisione che deve essere resa in sede disciplinare, la quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali.

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