Consiglio di Stato sentenza n. 3172 del 2007

ECLI:IT:CDS:2007:3172SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente rappresenta espressamente il venir meno di ogni suo interesse alla decisione della controversia, anche in presenza di una precedente sospensione cautelare dell'atto impugnato, non essendo sufficiente il mero rilievo teorico di un interesse alla definizione dei limiti dei poteri regolatori dell'autorità amministrativa. Il giudice amministrativo, in tal caso, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese processuali, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente determina l'insussistenza di una concreta utilità derivante dalla pronuncia giurisdizionale, venendo meno il presupposto per l'esercizio della funzione giurisdizionale. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando pronunce meramente dichiarative o di mero accertamento privi di concreti effetti sulla sfera giuridica delle parti, in coerenza con il carattere strumentale del processo amministrativo rispetto alla tutela di situazioni giuridiche soggettive. La sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, debitamente rappresentata nel corso del giudizio, preclude pertanto al giudice amministrativo la possibilità di pronunciarsi nel merito della controversia, imponendogli di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, anche in presenza di precedenti provvedimenti cautelari, al fine di evitare un dispendio di attività processuale privo di utilità pratica.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Ro. via De.Po. n. (...);

contro

E.N.E.L. Trade S.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Gu.Gr. e dall'avv. Ma.Li. con domicilio eletto in Ro., via De.Qu. n. (...), presso lo studio del secondo;

Gestore Rete Trasmissione Nazionale S.p.a., Ri.En. S.r.l., entrambe non costituite;

per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di Milano Sez. II, n. 1331/2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.N.E.L.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sos…

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