Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10785 del 9 marzo 2004

ECLI:IT:CASS:2004:10785PEN

Massima

Massima ufficiale
La promessa di voti elettorali fatta, in cambio di somme di danaro o altra utilità, a un candidato da personaggio di spicco di un'associazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento di membri dell'associazione stessa integra il reato di cui all'art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) e non quello previsto dall'art. 96 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (offerta di denaro o altra utilità ad elettori per ottenerne il voto), dovendosi ravvisare nell'apporto attivo degli aderenti al sodalizio criminoso il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. (In motivazione, la Corte ha puntualizzato che il reato di scambio elettorale politico-mafioso rientra nell'area dei delitti contro l'ordine pubblico, in quanto mira a salvaguardare in via principale l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, leso dall'inquietante connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l'interesse elettorale, protetto in via immediata e diretta dagli artt. 96 e 97 D.P.R. n. 361 del 1957).

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