Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2499 del 26 agosto 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2499PEN

Massima

Massima ufficiale
Il diritto di prendere visione, nel corso della procedura di riesame, degli atti depositati ai sensi dell`art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., non implica anche quello di ottenere copia degli stessi. Il rilascio di detta copia, nel corso delle indagini preliminari, va richiesto, ai sensi dell`art. 116, comma secondo, cod. proc. pen., al Pubblico Ministero e non al tribunale del riesame, essendo quest`ultimo giudice solo del procedimento incidentale, ma non "giudice che procede". Avverso l`eventuale diniego opposto dal Pubblico Ministero non e` esperibile rimedio alcuno.     conforme: Sen 13/03/1993 2401 sez 1 Pen Sen 18/09/1993 1851 sez 3 Pen

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