Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6746 del 7 luglio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:6746PEN

Massima

Massima ufficiale
Non è necessario che la parte civile - regolarmente costituita e concludente in primo grado - proponga alcuna domanda perché il giudice della impugnazione, in applicazione dell'. 12 D.P.R. 3 agosto 1978 n.. 405, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decida sul gravame ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (V. mass. nn.. 138263; 141131; 144136; 148585, sulla immanenza della parte civile; conf. mass. nn.. 144137; 147687).

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