Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8338 del 23 luglio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:8338PEN

Massima

Massima ufficiale
L`esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente, come il diritto di sciopero, qualora comporti l`astensione dalle udienze costituisce legittimo impedimento del difensore e determina il rinvio del dibattimento; e` tuttavia necessario che venga comunicata, all`ufficio procedente, tempestivamente, l`adesione del difensore allo sciopero nazionale di categoria, giacche`, l"astensione proclamata da associazioni di categoria non e` giuridicamente vincolante per il singolo associato e questi e` libero di aderire o non".     da vedere: Sen 14/09/1993 8533 sez 3 Pen

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