Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8727 del 22 febbraio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:8727PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di archiviazione può essere proposto personalmente solo dall'imputato, in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica, mentre le altre parti processuali, tra cui la parte offesa, non hanno il potere di ricorrere personalmente per cassazione. Pertanto, il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte offesa, senza l'assistenza di un difensore abilitato al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione, deve essere dichiarato inammissibile. Tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, si fonda sull'interpretazione degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, che attribuiscono esclusivamente all'imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione, mentre non riconoscono tale potere alle altre parti del processo. Conseguentemente, il ricorrente che ha proposto un ricorso inammissibile per difetto di rappresentanza tecnica deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle Ammende, in ragione dei motivi dedotti, in applicazione dell'articolo 616 del codice di procedura penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. CERVADORO Mirel - rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS) parte offesa;
nel procedimento contro:
IGNOTI;
avverso il decreto n. 7220/2013 GIP TRIBUNALE di NOLA, del 26/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CERVADORO MIRELLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. POLICASTRO Aldo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
OSSERVA
In data 7.4.2016, la parte offesa (OMISSIS)…

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