Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5524 del 22 febbraio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:5524PEN

Massima

Massima ufficiale
Anche in tema di revoca o modificazione delle misure cautelari personali adottate esiste una sorta di «preclusione processuale» alla riproposizione ed alla necessità di riesame delle questioni che, in materia di condizioni di applicabilità delle stesse, sono state, o potevano essere, esaminate con i mezzi di gravame previsti contro l'ordinanza impositiva della misura, sicché solo la sopravvenienza di fatti nuovi può, di regola, giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati — o che potevano essere apprezzati — e rende indispensabile una nuova motivazione sull'intero compendio processuale. L'inciso «anche per fatti sopravvenuti» che figura nel primo comma dell'art. 299 c.p.p., legittima poi, che, ove da una rivalutazione dei fatti preesistenti dovesse rendersi evidente un'eclatante insussistenza delle predette condizioni di applicabilità della misura, il giudice, ex officio o su sollecitazione delle parti, proceda alla revoca o alla modifica della misura.

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