Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12197 del 23 marzo 2023

ECLI:IT:CASS:2023:12197PEN

Massima

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La partecipazione ad un'associazione mafiosa storica e radicata nel territorio comporta una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. Tale presunzione può essere superata solo in presenza di elementi concreti e specifici che dimostrino la rescissione di ogni legame dell'indagato con il sodalizio criminale, indipendentemente dal tempo trascorso dalla commissione del reato. Il giudice ha pertanto un onere motivazionale attenuato sia in ordine alla dimostrazione dell'attualità del pericolo cautelare, sia in merito alla valutazione dell'adeguatezza della misura custodiale, non essendo necessaria la prova positiva della sussistenza dei pericula libertatis, ma solo l'assenza di segnali di recesso del soggetto dalla consorteria mafiosa. Anche in sede di riesame o di appello cautelare, il dato temporale trascorso dall'applicazione della misura non assume rilievo autonomo ai fini della valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze, ma non incidendo sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. quando si procede per reati riconducibili alle mafie storiche.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VERGA Giovan - Presidente

Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere

Dott. SGADARI Giusep - Consigliere

Dott. PERROTTI Massim - Consigliere

Dott. RECCHIONE S - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIBUNALE di CATANIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa RECCHIONE SANDRA;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. …

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