Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2724 del 21 settembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:2724PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, chi abbia commesso un reato trasformato in illecito amministrativo, nel rilascio di scarichi civili e fognari in epoca anteriore al 17 marzo 1995 (D.L. 17 marzo 1995, n. 79 convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1995, n. 172), non può essere soggetto ad alcuna sanzione, né penale né amministrativa (per il principio di legalità dell'illecito amministrativo, ex art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689 e di non applicabilità, in via estensiva ed in assenza di apposita norma transitoria, del principio di retroattività della norma penale più favorevole). Coloro, invece, che hanno posto in essere dette contravvenzioni depenalizzate a decorrere dal 18 marzo 1995 risponderanno solo delle nuove sanzioni amministrative.

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