Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2307 del 29 luglio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2307PEN

Massima

Massima ufficiale
Il procedimento di prevenzione ha caratteristiche proprie, che lo differenziano da quello di cognizione ed escludono la sua sospensione (in via analogica) in attesa dell`esito del procedimento penale pendente a carico dello stesso soggetto. Ne` e` configurabile rapporto di pregiudizialita` fra l`accertamento della pericolosita` sociale di una persona, da compiersi nel corso del giudizio per l`applicazione della misura di prevenzione, e l`accertamento della responsabilita` penale. Tali indagini sono diverse, poiche` le prime concernono la condotta di vita di un soggetto, globalmente considerata, sintomatica di personalita` sociale, le seconde riguardano invece specifici fatti contestati. Ne deriva che, ai fini dell`applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non si possono far coincidere gli indizi di appartenenza ad associazione di tipo mafioso con il rinvio a giudizio per reato associativo, ma e` necessario procedere ad autonoma e separata valutazione sulla sussistenza degli indizi stessi, dando contezza degli elementi dai quali sia possibile desumere l`appartenenza a sodalizio mafioso.

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