Cassazione civile Sez. III sentenza n. 721 del 16 gennaio 2006

ECLI:IT:CASS:2006:721CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di litispendenza, il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ. è tenuto a fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia, e deve quindi escludere la litispendenza ove a tale data l'antecedente giudizio non sia più pendente per intervenuta estinzione (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha affermato avere il giudice di pace correttamente dichiarato la litispendenza in assenza di produzione documentale delle parti comprovante la cancellazione o l'estinzione del giudizio instaurato per primo).

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