Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3139 del 8 ottobre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:3139PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 313, primo comma, cod. proc. pen. impone l`interrogatorio della persona nei cui confronti la misura deve essere provvisoriamente applicata soltanto nel caso in cui essa non abbia reso interrogatorio in sede di indagini o, comunque, prima della pronuncia del provvedimento. (Nella fattispecie la Corte di Assise, con ordinanza, aveva disposto l`applicazione provvisoria di misura di sicurezza successivamente alla sentenza di proscioglimento dell`imputato per vizio totale di mente. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo e sufficiente il riferimento alle dichiarazioni gia` rese nel giudizio concluso con la sentenza).

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