Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1199 del 2019

ECLI:IT:TARTOS:2019:1199SENT

Massima

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Il rispetto della fascia di rispetto cimiteriale, prevista dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, costituisce un vincolo di inedificabilità assoluta che non può essere derogato in sede di condono edilizio, salvo che per gli interventi che, pur ricadendo in tale fascia, non siano qualificabili come nuove edificazioni o ampliamenti di edifici preesistenti. L'amministrazione comunale, nel valutare le istanze di condono relative ad immobili insistenti nella fascia di rispetto cimiteriale, deve attenersi a tale principio, operando una verifica in concreto della natura e della consistenza degli interventi edilizi realizzati, al fine di stabilire se gli stessi possano essere sanati o meno. Il rispetto della fascia di rispetto cimiteriale rappresenta un interesse pubblico primario, volto a tutelare la salute e l'igiene pubblica, che non può essere derogato in sede di condono edilizio se non nei limiti strettamente necessari. L'amministrazione comunale, pertanto, è tenuta a valutare con particolare rigore le istanze di condono relative ad immobili insistenti nella fascia di rispetto cimiteriale, al fine di preservare tale interesse pubblico preminente, salvo che per gli interventi di modesta entità che non incidano sulla funzionalità e sulla destinazione del cimitero. Il principio di tutela della fascia di rispetto cimiteriale, in quanto interesse pubblico primario, deve essere bilanciato con il principio di tutela dell'affidamento del privato, il quale può aver confidato nella possibilità di sanare gli interventi edilizi realizzati in buona fede, senza tuttavia poter pretendere una sanatoria automatica, dovendo l'amministrazione valutare caso per caso la compatibilità degli interventi con il vincolo di inedificabilità assoluta. Pertanto, l'amministrazione comunale, nel valutare le istanze di condono relative ad immobili insistenti nella fascia di rispetto cimiteriale, deve operare un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla tutela della salute e dell'igiene pubblica e l'interesse del privato alla regolarizzazione della propria posizione edilizia, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto e della buona fede del richiedente, al fine di addivenire ad una soluzione equilibrata che salvaguardi gli interessi pubblici e privati in gioco.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/08/2019

N. 01199/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00282/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2016, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;

contro

Comune di Viareggio, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Regione Toscana e Provincia di Lucca, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 33 del 20.11.2015, notificato il successivo 25.11.205, con…

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