Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12690 del 11 dicembre 1987
ECLI:IT:CASS:1987:12690PEN
Massima
Massima ufficiale
In sede di dibattimento penale, ove si ritenga necessaria la acquisizione di atti processuali di autorità giudiziarie estere, si può ricorrere unicamente all'istituto della rogatoria internazionale, delegando il pubblico ministero. Ma quest'organo non può, poi, procedere alla traduzione degli atti, che resta affidata alla competenza del giudice del dibattimento, a pena di nullità.
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