Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 11805 del 2020

ECLI:IT:TARLAZ:2020:11805SENB

Massima

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Il provvedimento amministrativo impugnato può essere revocato in autotutela dall'amministrazione procedente, anche in pendenza di un giudizio amministrativo, determinando la cessazione della materia del contendere. In tal caso, le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale dell'amministrazione, che è tenuta a rifonderle in favore del ricorrente. Il giudice amministrativo, accertata la revoca del provvedimento impugnato e la conseguente cessazione della materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio e condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali. Il provvedimento di revoca in autotutela, adottato dall'amministrazione in pendenza del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo e condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. Il giudice amministrativo, in tal caso, non entra nel merito della legittimità del provvedimento originariamente impugnato, ma si limita a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul ricorso, in ragione dell'intervenuta eliminazione dell'atto impugnato. La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, disposta dall'amministrazione in pendenza del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo e condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, senza che il giudice debba entrare nel merito della legittimità dell'atto originariamente impugnato. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'amministrazione abbia adottato il provvedimento di revoca in autotutela dopo la trattazione della causa in camera di consiglio, in quanto la cessazione della materia del contendere può intervenire in qualsiasi stato e grado del giudizio. Il giudice amministrativo, accertata la revoca del provvedimento impugnato e la conseguente cessazione della materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio e condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/11/2020

N. 11805/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05694/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5694 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Fiormonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via A. Bafile, 5;

contro

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non costituito in giudizio; <…

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