Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5316 del 29 maggio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:5316PEN

Massima

Massima ufficiale
L'applicazione della misura di sicurezza personale, prevista dall'. 538 cod. pen., obbligatoria in caso di sfruttamento dell'altrui prostituzione, è ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la presunzione legale di pericolosità del reo.

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