Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 9344 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:9344SENT

Massima

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Il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione su un'istanza di parte, in assenza di giustificati motivi, costituisce una grave violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, sancito dalla legge n. 241/1990, che impone l'obbligo di concludere i procedimenti avviati su richiesta di parte mediante l'adozione di un provvedimento espresso. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto ad ordinare all'amministrazione di pronunciarsi formalmente sull'istanza entro un termine perentorio, al fine di garantire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. La pubblica amministrazione è tenuta a fornire una risposta espressa e motivata alle istanze presentate dai cittadini, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità che devono informare l'azione amministrativa. Il silenzio serbato sull'istanza, in assenza di giustificati motivi, costituisce un grave inadempimento che il giudice amministrativo è tenuto a sanzionare, ordinando all'amministrazione di pronunciarsi entro un termine perentorio. Tale obbligo di provvedere espressamente sulle richieste dei cittadini rappresenta una garanzia fondamentale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, sancita dall'art. 97 della Costituzione, e trova ulteriore fondamento nella legge n. 241/1990, che all'art. 2 impone l'obbligo di concludere i procedimenti avviati su istanza di parte mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, sancito dalla legge n. 241/1990, impone alla pubblica amministrazione l'obbligo di fornire una risposta espressa e motivata alle istanze presentate dai cittadini, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Il silenzio serbato sull'istanza, in assenza di giustificati motivi, costituisce una grave violazione di tali principi, che il giudice amministrativo è tenuto a sanzionare ordinando all'amministrazione di pronunciarsi entro un termine perentorio. Tale obbligo di provvedere espressamente sulle richieste dei cittadini rappresenta una garanzia fondamentale del corretto esercizio dell'azione amministrativa, a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei privati.

Sentenza completa

N. 06349/2011
REG.RIC.

N. 09344/2011 REG.PROV.COLL.

N. 06349/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6349 del 2011, proposto dal signor ((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni e ((omissis)), con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma, viale ((omissis)) 87;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

avverso

il silenzio serbato sulla sua istanza volta ad ottenere il trasferimento di sede per i motivi di cui all’art.78 del T.U.E.L..

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Dif…

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