Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 325 del 28 febbraio 2000

ECLI:IT:CASS:2000:325PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure di prevenzione, non e` necessario l'avviso del questore di cui all'art. 4 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 quando la proposta dell'autorita` di pubblica sicurezza si fondi sulle previsioni di pericolosita` specifica di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ma il giudice ritenga, invece, la sussistenza di un`ipotesi di pericolosita` generica, applicando la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un determinato comune. Cio`, tanto piu` ove ricorra una ipotesi diversa da quella residuale di cui al n. 3 della l. n. 1423/1956, in quanto l'avviso deve ritenersi non piu` necessario nei casi previsti dai nn. 1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 1423/1956, per effetto dell'art. 19 della l. 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dall'art. 13 della legge 3 agosto 1988, n. 327, secondo cui alle persone indicate nei nn. 1 e 2 della l. n. 1423/1956 si applicano le disposizioni della legge n. 575/1965, che non prevede l'avviso del questore.   da vedere: Sen 10/09/1996 2051 sez 4 Pen

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