Cassazione penale Sez. III sentenza n. 61 del 7 gennaio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:61PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Il controllo di legittimità della Corte di Cassazione sulla motivazione di una sentenza penale di merito è limitato alla verifica della congruenza logico-giuridica delle argomentazioni, senza possibilità di riesame degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. L'illogicità della motivazione, censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è soltanto quella evidente, percepibile ictu oculi, in quanto il sindacato di legittimità deve limitarsi a riscontrare l'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza poter verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Pertanto, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine all'apprezzamento dei fatti e delle prove, essendo preclusa la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata. Ciò in quanto l'indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Pertanto, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine all'apprezzamento dei fatti e delle prove, essendo preclusa la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata. Ciò in quanto l'indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Tuttavia, qualora la motivazione risulti carente in relazione a specifici punti di doglianza sollevati dalla parte, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio. Infine, qualora il reato risulti estinto per prescrizione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente

Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere

Dott. ACETO Aldo - Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in data 29/11/2012;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. MENGONI Enrico;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

sentite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Av…

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