Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1078 del 18 maggio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:1078PEN

Massima

Massima ufficiale
La locuzione "diminuita fino ad un terzo" contenuta nell'art. 444 comma primo Nuovo Cod. Proc. Pen., va intesa nel senso che la misura della riduzione non puo` eccedere un terzo. (Nella specie e` stata annullata con rin vio la sentenza che aveva applicata una pena, cosi` come richiesto dalle parti, inferiore ai minimi di legge, in quanto, in applicazione del predetto principio, pur con le riduzioni previste dall'art. 444 precitato e dall'art. 62 bis Cod. Pen., la pena da applicare per il reato di cui all'art. 72 comma primo legge n. 685 del 1975, non poteva essere inferiore a mesi dieci, giorni venti di reclusione e lire 88.900 di multa).

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