Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5152 del 25 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5152PEN

Massima

Massima ufficiale
Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato e, in particolare, nel reato continuato consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso.Questo, nel concorso di persone nel reato, anche continuato, avviene in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, realizzati i quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni pericolo di allarme sociale. Nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo associativo è diretto alla realizzazione di un più vasto programma criminoso, da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la consapevolezza di ciascuno degli agenti di essere associato in modo permanente all'attuazione del detto programma, anche indipendentemente dalla effettiva commissione dei singoli reati programmati, e tale permanenza del vincolo associativo determina pericolo per l'ordine pubblico.

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