Cassazione penale Sez. III sentenza n. 527 del 30 marzo 1996

ECLI:IT:CASS:1996:527PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585 C.P.P. nella parte in cui non prevede l'obbligo della notifica del deposito della sentenza quando questo avvenga nel termine ordinario di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Tale norma infatti, tesa a semplificare gli adempimenti formali successivi alla chiusura del dibattimento di primo grado, non pregiudica in nessun modo i diritti della difesa perché questa sin dal momento della lettura della sentenza è in grado di prevedere il giorno dal quale cominceranno a decorrere i termini per la presentazione dell'impugnazione e dei motivi.

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