Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6565 del 14 febbraio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:6565PEN

Massima

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Il mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, del mandato ad impugnare specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel caso di imputato assente nel giudizio di primo grado, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto tali requisiti sono finalizzati ad agevolare l'attività di notificazione del decreto di citazione a giudizio, spesso causa di differimento delle udienze nei confronti di imputati dichiarati assenti nel grado precedente, consentendo alla cancelleria del giudice dell'impugnazione di operare con sicurezza e maggiore celerità, indirizzando subito il decreto di citazione a giudizio al recapito corretto. La necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia rinnovata per il giudizio di appello, inoltre, si fonda sulla ratio di consentire una più efficace attività di notificazione, non essendo sufficiente il mero deposito di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio effettuata per il giudizio di primo grado. Pertanto, la mancanza di tali requisiti, espressamente richiesti dalla legge a pena di inammissibilità, comporta l'obbligo per il giudice di pronunciare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non potendo essere superata nemmeno dalla dimostrazione di una precedente nomina del difensore e di un mandato ad impugnare già rilasciato per il primo grado, in quanto la norma richiede il deposito di un nuovo, specifico mandato ad impugnare la sentenza emessa nel grado precedente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. GALTERIO Donatella - Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. GALANTI Alberto - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Fr.Gi., nato a M (B) il omissis
avverso l'ordinanza del 31/5/2023 della Corte di appello di Brescia;
visti ali atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ((omissis)), che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31/5/2023, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile il gravame proposto da Fr.Gi. contro la sentenza emessa il 2/3/2023 dal Tribunale di Bergamo, ev…

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