Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4464 del 11 novembre 1992
ECLI:IT:CASS:1992:4464PEN
Massima
Massima ufficiale
L'art. 294, comma quarto cod. proc. pen. (interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare) non contiene espresse previsioni sulle formalità dell'avviso e della sua notifica al difensore, essendosi il legislatore limitato a prescriverne la tempestività. Deve, pertanto, ritenersi valido l'avviso effettuato a mezzo della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 149 cod. proc. pen. (notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo) il quale stabilisce che nei casi d'urgenza il giudice può disporre che le persone diverse dall'imputato (tra cui è il difensore) siano avvisate a mezzo del telefono, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.
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