Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18431 del 14 settembre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:18431CIV

Massima

Massima ufficiale
Con riguardo al divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo (art. 8 del decreto - legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52), nel cui ambito rientra anche l'attività di sponsorizzazione, il contrassegnare con un segno commerciale che distingue un prodotto da fumo una manifestazione astrattamente appartenente ad altro genere di attività od un bene diverso conduce all'effetto vietato dalla legge allorchè il giudice accerti in concreto - con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato - che detta utilizzazione conserva in realtà un effetto evocativo del prodotto da fumo ed una funzione di richiamo pubblicitario dello stesso, così escludendo che tale manifestazione o detto bene abbiano acquistato nella percezione del mercato un'autonomia prevalente sulla stessa origine. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva accertato l'effetto propagandistico vietato nella pubblicità del rally automobilistico Camel Trophy e dell'orologio marcato Merit Cup).

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