Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 9 del 2024

ECLI:IT:TARBA:2024:9SENT

Massima

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L'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento amministrativo avviato su istanza di parte con l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine ragionevole, in ossequio al principio di buona amministrazione e al dovere di provvedere sancito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990. L'inerzia ingiustificata dell'amministrazione nel definire il procedimento configura un'omissione illegittima, che legittima il ricorrente a chiedere l'accertamento del silenzio e la condanna dell'ente a provvedere con un atto espresso, anche mediante la nomina di un commissario ad acta a spese dell'amministrazione in caso di ulteriore inerzia. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone all'autorità amministrativa di assicurare una risposta tempestiva alle istanze dei privati, nel rispetto dei canoni di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione. L'obbligo di provvedere entro un termine congruo, anche in assenza di un termine espressamente previsto dalla legge, costituisce un corollario del diritto di difesa e del diritto ad una buona amministrazione, tutelati a livello costituzionale ed europeo. L'inosservanza di tale obbligo, in assenza di giustificati motivi, integra una violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, comportando la possibilità per il privato di ottenere l'accertamento del silenzio e la condanna dell'amministrazione a provvedere, anche con l'ausilio di un commissario ad acta, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto dei diritti del cittadino.

Sentenza completa

Pubblicato il 02/01/2024

N. 00009/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00839/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 839 del 2023, proposto da
Finpuglia Affissioni S.r.l.S., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palo del Colle, non costituito in giudizio;

per l'accertamento e la declaratoria

“dell'illegittimità del silenzio osservato dal Comune di Palo del Colle sull'istanza del 22/03/2023 protocollata in pari data (prot. n. 08708060721-22032023-1154) per l'occupazione del suolo pubblico e per l'installazione di:

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