Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 6094 del 2012

ECLI:IT:TARLAZ:2012:6094SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza della pretesa creditoria del ricorrente e l'inerzia dell'amministrazione nel dare esecuzione al giudicato formatosi, ordina all'amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute entro un termine perentorio, con la previsione che, in caso di ulteriore inadempimento, gli adempimenti necessari vengano posti in essere da un commissario ad acta nominato d'ufficio, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del giudicato. Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto a verificare la sussistenza di un giudicato favorevole al ricorrente e l'inerzia dell'amministrazione nel darvi esecuzione, disponendo in tal caso le misure necessarie per assicurare l'adempimento coattivo dell'obbligo di conformarsi al giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. La mancata esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, nonostante l'ordine del giudice, legittima la nomina di un commissario ad acta, al quale vengono attribuiti i poteri necessari per provvedere in luogo dell'amministrazione inadempiente, al fine di assicurare l'attuazione del giudicato e il ristoro del diritto del ricorrente. Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto a verificare la sussistenza di un giudicato favorevole al ricorrente e l'inerzia dell'amministrazione nel darvi esecuzione, disponendo in tal caso le misure necessarie per assicurare l'adempimento coattivo dell'obbligo di conformarsi al giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Qualora l'amministrazione non ottemperi all'ordine del giudice di dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, al quale attribuire i poteri necessari per provvedere in luogo dell'amministrazione inadempiente, al fine di assicurare l'attuazione del giudicato e il ristoro del diritto del ricorrente. Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto a verificare la sussistenza di un giudicato favorevole al ricorrente e l'inerzia dell'amministrazione nel darvi esecuzione, disponendo in tal caso le misure necessarie per assicurare l'adempimento coattivo dell'obbligo di conformarsi al giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto a verificare la sussistenza di un giudicato favorevole al ricorrente e l'inerzia dell'amministrazione nel darvi esecuzione, disponendo in tal caso le misure necessarie per assicurare l'adempimento coattivo dell'obbligo di conformarsi al giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto a verificare la sussistenza di un giudicato favorevole al ricorrente e l'inerzia dell'amministrazione nel darvi esecuzione, disponendo in tal caso le misure necessarie per assicurare l'adempimento coattivo dell'obbligo di conformarsi al giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto a verificare la sussistenza di un giudicato favorevole al ricorrente e l'inerzia dell'amministrazione nel darvi esecuzione, disponendo in tal caso le misure necessarie per assicurare l'adempimento coattivo dell'obbligo di conformarsi al giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità. Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto a verificare la sussistenza di un giudicato favorevole al ricorrente e l'inerzia dell'amministrazione nel darvi esecuzione, disponendo in tal caso le misure necessarie per assicurare l'adempimento coattivo dell'obbligo di conformarsi al giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità.

Sentenza completa

N. 03777/2012
REG.RIC.

N. 06094/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03777/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 3777 del 2012, proposto da ((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'avv. ((omissis))à;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per l'ottemperanza

di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 10872 del 2010, depositata il 5 maggio 2010.

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