Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5073 del 4 novembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:5073PEN

Massima

Massima ufficiale
Non e` infondata la questione di legittimita` costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione, dell'art. 294 cod. proc. pen. nella parte in cui non prescrive l'obbligo dell'interrogatorio, a pena di perdita di efficacia della misura, secondo quanto previsto dall'art. 302 cod. proc. pen., quando la misura cautelare sia eseguita dopo la chiusura delle indagini preliminari ed in particolare, come nel caso di specie, quando la misura, disposta in tale fase, sia eseguita nel periodo intercorrente tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare.   contraria:

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