ECLI:IT:CASS:2003:23235PEN
Con sentenza 25 marzo 2002 il Tribunale di Treviso condannava L. M. J. alla pena di euro 60 di multa per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, in relazione all'art. 339 c. p. ed all'art. 4, comma 2 e 3, legge 110/75, concesse le attenuanti generiche equivalenti. Ha proposto ricorso per cassazione L. M. J. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 76, 78 e 100 c. p.p. Lamenta che la costituzione di parte civile sia stata effettuata personalmente dalla parte offesa senza l'indicazione della procura speciale, come richiesto a pena d'inammissibilità dall'art. 78, comma 1, lett. c) c. p.p. La procura inoltre sarebbe inesistente, perché si tratterebbe di un semplice mandato defensionale privo dell'indicazione del reato e del procedimento in cui deve avvenire la costituzione di parte civile. Il Tribunale avrebbe errato nel respingere l'eccezione. Con il secondo motivo lamenta …
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