Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4515 del 5 marzo 1991

ECLI:IT:CASS:1991:4515PEN

Massima

Massima ufficiale
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 ottobre 1990, n. 435, ha dichiarato illegittimi gli artt. 599 commi quarto e quinto e 602 comma secondo nuovo c. p.p. nella parte in cui consentono la definizione dei procedimenti nei modi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599. Ne deriva che il cosiddetto patteggiamento in appello, nelle ipotesi esplicitamente previste dai commi quarto e quinto dell'art. 599 citato - che si verifica quando le parti concordino sull'accoglimento in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri - e 602 comma secondo Ä che contiene la medesima previsione per la fase dibattimentale - non e` piu` consentito. (Nella specie la sentenza impugnata, emessa sulla base dei commi quarto e quinto dell'art. 599 c. p.p., e` stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio, secondo la normativa che disciplina il procedimento di appello, nelle forme ordinarie).

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