Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1892 del 2015

ECLI:IT:TARLE:2015:1892SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, comportando la compensazione delle spese processuali tra le parti. Il principio di diritto affermato dalla sentenza è che, qualora la parte ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente compensazione delle spese processuali tra le parti. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando pronunce su questioni divenute prive di utilità per il ricorrente. La massima giuridica che esprime tale principio è la seguente: Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, comportando la compensazione delle spese processuali tra le parti. Il giudice amministrativo, infatti, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso qualora la parte ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione, in quanto tale pronuncia è necessaria per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando pronunce su questioni divenute prive di utilità per il ricorrente. Tale principio si fonda sull'esigenza di assicurare l'utilità e l'attualità della decisione giurisdizionale, impedendo che il processo prosegua su questioni ormai prive di rilevanza per il soggetto che ha promosso l'azione. La compensazione delle spese processuali, in tali casi, rappresenta una naturale conseguenza dell'improcedibilità del ricorso, in considerazione del venir meno dell'interesse della parte ricorrente e dell'assenza di una soccombenza imputabile ad alcuna delle parti. Il giudice amministrativo, pertanto, nel dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, è tenuto a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in applicazione del principio di equità e di ragionevole durata del processo.

Sentenza completa

N. 00626/2012
REG.RIC.

N. 01892/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00626/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 626 del 2012, proposto da:
Mmp Power Srl, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, Via Montello, 13/A;

contro

Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, ((omissis)) I, 28;

per la declaratoria

dell'obbligo dell'ente Comunale ad emanare il provvedimento conclusivo del procedimento sull'istanza ex art. 36/37 presentata dalla ricorrente al Comune di Brindisi in data 29.12.2011,

nonchè, del provvedimento implicito di silenzi…

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