Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1067 del 2020

ECLI:IT:TARMI:2020:1067SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo sanzionatorio, anche se originariamente impugnato, perde efficacia e non può più essere oggetto di contestazione giudiziale qualora l'amministrazione, a seguito di una nuova istruttoria e ponderazione degli interessi, adotti un nuovo provvedimento che ridetermini in diminuzione l'entità della sanzione, senza che il destinatario provveda a impugnare tempestivamente tale nuovo atto. In tal caso, il ricorso avverso il precedente provvedimento sanzionatorio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il suo eventuale accoglimento produrre alcun effetto utile in capo al ricorrente. Il principio di diritto affermato dalla sentenza è che il provvedimento amministrativo sanzionatorio, anche se originariamente impugnato, perde efficacia e non può più essere oggetto di contestazione giudiziale qualora l'amministrazione, a seguito di una nuova istruttoria e ponderazione degli interessi, adotti un nuovo provvedimento che ridetermini in diminuzione l'entità della sanzione, senza che il destinatario provveda a impugnare tempestivamente tale nuovo atto. In tal caso, il ricorso avverso il precedente provvedimento sanzionatorio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il suo eventuale accoglimento produrre alcun effetto utile in capo al ricorrente. La sentenza sottolinea che, anche in materia edilizia, sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non si può prescindere dalla domanda di parte e il giudice non può procedere d'ufficio all'accertamento della posizione giuridica del soggetto, assumendo come irrilevanti gli atti medio tempore assunti dall'amministrazione. Inoltre, il mancato rilascio del titolo in sanatoria non assume rilievo, se non è stato oggetto della domanda proposta in sede di ricorso introduttivo. La sentenza, infine, dispone la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alle peculiarità della controversia e al suo esito.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/06/2020

N. 01067/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00121/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 121 del 2012, proposto da
- ((omissis)), rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, ((omissis)) n. 21;

contro

- il Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, ((omissis)) n. 9;

per l’annullamento

- dell’ordinanza n. 215/2011 del Dirigente dell’Area Territorio del Comune di Seregno, con cui è stata applicata, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, la sanzione pecuniaria di…

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