Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25607 del 14 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:25607PEN

Massima

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La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di una misura cautelare personale non richiede la prova critica, logica e indiretta del fatto, come previsto dall'articolo 192 c.p.p., comma 2, per il giudizio di merito, essendo sufficiente l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita. Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo in ordine alla valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, senza che sia necessaria la prova richiesta per il giudizio di merito. La valutazione del pericolo di reiterazione del reato, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, non deve essere ancorata solo al passato dell'indagato, ma deve tener conto anche delle condotte successive, salvo che non vi siano elementi oggettivi e concreti che attestino l'assenza di tale pericolo. Tuttavia, ove il titolo cautelare riguardi reati per i quali l'articolo 275 c.p.p., comma 3, prevede una doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, tale presunzione relativa fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, determinando l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

Dott. MELE Maria E - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
udito il difensore.
Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 18/12/2020 il Tribunale di Torino, decidendo in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelar…

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