Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 686 del 2015

ECLI:IT:TARLIG:2015:686SENT

Massima

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La decadenza della concessione demaniale marittima non può essere pronunciata per il solo fatto del fallimento del concessionario, in quanto l'art. 47 del codice della navigazione non contempla il fallimento tra le cause di decadenza. Tuttavia, il fallimento non conferisce al concessionario uno status di maggior tutela rispetto al concessionario rimasto in bonis, sicché l'amministrazione potrà comunque disporre la decadenza al ricorrere delle altre ipotesi previste dalla legge, come il mancato pagamento dei canoni. L'iscrizione di ipoteca sui beni demaniali, essendo nulla per contrasto con la natura inalienabile di tali beni, non integra una causa di decadenza. Inoltre, il mancato rispetto dei termini di realizzazione delle opere non può essere contestato al concessionario che abbia tempestivamente richiesto una proroga, la cui istanza sia stata sospesa in sede cautelare. La decadenza può essere legittimamente pronunciata per il mancato pagamento di due annualità del canone di concessione, non essendo sufficiente a giustificare l'inadempimento la mera ammissione del concessionario a concordato preventivo, in assenza di specifica autorizzazione al mancato pagamento. La disciplina sulla decadenza, che non prevede un indennizzo per le opere realizzate, non è costituzionalmente illegittima, in quanto la norma rimette all'amministrazione la valutazione della proporzionalità della sanzione in relazione al caso concreto.

Sentenza completa

N. 00476/2012
REG.RIC.

N. 00686/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00476/2012 REG.RIC.

N. 00477/2012 REG.RIC.

N. 00021/2015 REG.RIC.

N. 00022/2015 REG.RIC.

N. 00023/2015 REG.RIC.

N. 00124/2015 REG.RIC.

N. 00126/2015 REG.RIC.

N. 00152/2015 REG.RIC.

N. 00260/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 476 del 2012, proposto da:
Fallimento società Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Carlo Mirabile, Alessandro Mannocchi, con domicilio eletto presso Lorenzo Barabino in Genova, Via Corsica N. 9/1;
Società Porto di Imperia Spa, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avv. Lo…

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