Cassazione penale Sez. I sentenza n. 436 del 28 aprile 1983

ECLI:IT:CASS:1983:436PEN

Massima

Massima ufficiale
La prescrizione prevista dall'art. 199 bis del codice di rito svolge, anche nelle procedure incidentali sulla libertà personale dell'imputato in caso di impugnazione del pubblico ministero, la funzione di tutela del diritto di difesa del prevenuto interessato, che, attraverso la notifica dell'impugnazione proposta dal rappresentante della pubblica accusa, è messo in condizione, con l'uso della normale diligenza, di apprestare le proprie difese e proporle al giudice che dovrà decidere sul gravame. (Nella specie è stato annullato un provvedimento del tribunale della libertà, che aveva deciso sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso provvedimento di scarcerazione, lo stesso giorno della notificazione della dichiarazione di impugnazione).

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.